Titolo I - Natura e finalità dell’Associazione
Art.1 (Natura)
È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale denominata "Gruppo Amici della Montagna - Novedrate" (in breve "GAM - Novedrate") di seguito denominata Associazione, con sede in Novedrate, presso il municipio in via Taverna n.3. L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limitazioni di durata. Essa assicura pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona, ed è improntata secondo principi di democraticità. L’Associazione assicura inoltre adeguata pubblicità della propria attività attraverso l'accesso da parte dei soci ai libri dei verbali e la pubblicazione multimediale.
Art. 2 (Finalità)
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e diffusione della conoscenza della montagna e della pratica dell'alpinismo in tutte le sue possibili manifestazioni nonché finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e naturale dell'ambiente. Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la finalità dell'Associazione.
Art. 3 (Attività istituzionali)
L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, organizza ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta alla promozione della "cultura della montagna".
In particolare, l'Associazione:
- promuove e organizza gite, escursioni e attività sciistiche;
- promuove la manutenzione di sentieri, l'aggiornamento di carte topografiche e le attività legate alla conoscenza e alla difesa dell'ambiente;
- sviluppa la collaborazione con altri enti, associazioni ed in particolare con le scuole di ogni ordine e grado.
Titolo II - Disposizioni economico-finanziarie
Art. 4 (Entità ed amministrazione del patrimonio)
L'Associazione può disporre di un fondo comune, costituito da beni mobili e da quote sociali. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
Art. 5 (Entrate dell’Associazione)
Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività dell’Associazione;
- delle quote annuali associative;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art. 6 (Durata dell’esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall’Assemblea. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo III - I soci
Art. 7 (I soci)
Le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età, possono acquistare la qualità di Socio presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà deliberare l'eventuale accoglimento nella prima seduta utile. Accolta la domanda, il nuovo Socio sarà tenuto al versamento della quota associativa annuale vigente. All'Associazione possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, la cui domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da persona esercitante la patria potestà. Possono, altresì, iscriversi all'Associazione i figli e/o nipoti dei Soci, anche in età inferiore ai quattordici anni. Gli iscritti che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età non partecipano all'Assemblea, né ad alcun altro organo dell'Associazione ma possono partecipare alle attività e manifestazioni dell'Associazione, nonché frequentarne le sedi e le strutture, salvo che non sia espressamente vietato. Con la domanda di iscrizione, l'aspirante Socio dichiara di:
- conoscere ed accettare il presente Statuto;
- esonerare l'Associazione da ogni responsabilità civile, morale e penale per la sua partecipazione alle manifestazioni sociali (da tutte le attività promosse dall'Associazione). I Soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. E' esclusa la temporaneità dell'iscrizione all'Associazione e la trasmissibilità della qualità di Socio. Le prestazioni degli associati sono gratuite, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate.
Art. 8 (Diritti ed obblighi dei Soci)
A tutti i Soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, con le limitazioni previste dall'articolo 7 del presente Statuto, tutti i Soci:
- possono essere eletti alle cariche rappresentative;
- hanno diritto di voto nell'Assemblea, senza possibilità di delega;
- hanno diritto a recedere dall'Associazione con atto scritto inviato al Consiglio Direttivo;
- sono tenuti a versare la quota associativa annuale;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto.
Art. 9 (Perdita della qualità di Socio e sanzioni)
La perdita della qualità di Socio avviene per:
- recesso secondo quanto previsto nell'articolo 8;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- morte;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.
- ammonizione;
- sospensione dalla partecipazione alle manifestazioni sociali, ivi inclusa la frequentazione della sede.
Titolo IV - Organi dell’Associazione
Art. 10 (Organi)
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Capo I - L’Assemblea dei Soci
Art. 11 (Composizione)
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale, nonché i Soci Onorari.
Art. 12 (Compiti)
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per approvare, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, da intendersi per alzata di mano, salvo diversa determinazione. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.
Capo II - Il Consiglio Direttivo
Art. 13 (Composizione e nomina)
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci, che ne determina il numero dei componenti, che deve essere compreso tra cinque e dieci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, che determini un numero di membri del Consiglio inferiore al limite stabilito nel primo comma del presente articolo, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la surroga. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente ai sensi del comma precedente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.
Art. 15 (Compiti)
Tutte le decisioni prese nel Consiglio Direttivo sono da intendersi per alzata di mano, salvo diversa determinazione. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. AI Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo determina le categorie dei Soci (ordinari, fondatori e onorari) e l'importo delle relative quote annuali associative. Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento delle domande dì ammissione dei nuovi Soci di cui al precedente articolo 7; delibera la perdita della qualità di Socio, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l’indegnità; adotta i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 9. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea e presenta il Programma delle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.
Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute)
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno, che deve essere affisso nell'Albo Sociale, almeno cinque giorni prima della seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario di cui al successivo articolo 17, su appositi registri regolarmente numerati. Le deliberazioni del consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 17 (Il Segretario ed il Tesoriere)
Il consiglio Direttivo nomina il Segretario che redige e sottoscrive i verbali delle sedute e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere che tiene la contabilità di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo. I mandati di pagamento dovranno essere vistati dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.
Capo III - Il Presidente e il Vice Presidente
Art. 18 (Elezione)
Il Consiglio Direttivo elegge fra i Consiglieri a maggioranza dei presenti il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due bienni consecutivi. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo viene tempestivamente convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Art. 19 (Compiti)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, controlla il buon andamento amministrativo dell'Associazione. Spetta al Presidente, su mandato esplicito del Consiglio Direttivo, l'apertura e la chiusura degli eventuali conti-correnti bancari. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del presente Statuto. Spettano al Presidente tutte le funzioni che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.
Titolo V - Scioglimento dell’Associazione
Art. 20 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto, sentita l'Autorità competente ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatte salve diverse destinazioni disposte dalla legge. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.
Titolo VI - Disposizioni finali
Art. 21 (Modifica dello Statuto)
Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci, con la partecipazione della metà dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Art. 22 (Rinvio a disposizioni vigenti)
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.